Art. 4.
(Vaccini al mercurio).

      1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), il Ministro della salute promuove le

 

Pag. 5

opportune azioni affinché sia data piena e completa attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002, e successive modificazioni, in relazione alla necessità di utilizzare vaccini privi di mertiolato e di altri preservanti organomercuriali, in particolare per quanto riguarda i vaccini monodose.